COME APRIRE UNA NUOVA SEDE LOCALE
NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEDE LOCALE
La sede locale, che prende il nome da un Comune, da un territorio, da un comprensorio, oppure da un'area storica o geografica, si intende costituita con l'approvazione da parte del Comitato Direttivo della richiesta avanzata da cittadini italiani maggiorenni che abbiano compilato gli appositi moduli per divenire soci ordinari e che siano almeno in numero di quindici. In uno stesso Comune, solo dove se ne ravvisi la opportunità, possono essere costituite anche più sedi locali, le quali assumono la denominazione del Comune accompagnata dal nome della suddivisione amministrativa (quartiere, terziere etc.) o geografica (sud, nord etc.). La sede locale persegue lo scopo istituzionale dell'Associazione in un ambito territoriale o comprensoriale collegato ad uno o più comuni ed opera in piena autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale nel rispetto dello Statuto. In alternativa a tale procedura la costituzione di una sede locale può altresì avvenire per “formazione progressiva” secondo la seguente direttiva:
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